Statuto
UMBERTO PRIMO
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno. Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto l’atto pubblico 1 Maggio 1887, con cui la Signora Epifania Zirafa ha elargito in carte dello Stato e titoli diversi di credito, una somma capitale fruttante complessivamente L. 4047,44 all’anno, oltre la somma di L. 12000, per provvedere con questa alle spese d’impianto e con quelle al mantenimento di un Istituto avente per iscopo di dar ricovero e sostentamento a donne povere inabili al lavoro;
Veduta la domanda della Fondatrice per la costituzione in Ente morale ditale istituto e per l’approvazione del rispettivo Statuto Organico;
Veduta la corrispondente deliberazione 7 Novembre 1887 della Deputazione Provinciale di Girgenti;
Vedute le leggi 3 Agosto 1862 sulle Opere pie e 5 Giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Il Pio Istituto Zirafa in Girgenti è eretto in corpo morale, con autorizzazione ad accettare i beni che ne costituiscono la dotazione, e salvi i diritti riservati alla Fondatrice Epifania Zirafa per le disposizioni transitorie del rispettivo Statuto Organico.
Art. 2
È approvato Io Statuto medesimo, portante la data deI 2 Luglio 1887, composto di ventisette articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.
5Ordiniamo, che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti dei Regno d’italia, mandando a chiunque spetti di osservarIo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 19 Gennaio 1888.
firmato — UMBERTO
contrassegnato — CRISPI.
Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione
CASANOVA
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NUOVO STATUTO
DEL PIO ISTITUTO “ZIRAFA” – AGRIGENTO
Art. 1
L’istituto Zirafa, fondato neiia città di Agrigento daiia signora Epifania Zirafa, con atto dei 1 Maggio 1887, rogato dai Notaio Tommaso Picareiia, registrato il giorno quattro dello stesso mese ai n. 1469, ha per scopo di dare ospitalità ed assistenza a persone anziane.
Art. 2
L’istituto ha la propria sede legale in Agrigento in Via Graceffo n. 14.
Art. 3
Alfine di diversificare ed ampliare la vita e le relazioni degli anziani ospiti, alcuni posti letto, sino al massimo del 20%, possono destinarsi a persone adulte, comunque in stato di bisogno.
Art. 4
I mezzi con cui l’istituto persegue le proprie finalità sono:
a) rette di ricovero;
b) contributi e sussidi erogati da Enti Pubblici;
c) oblazioni, lasciti e donazioni da parte di privati;
d) rendite derivanti dal proprio patrimonio.
Art. 5
Il patrimonio dell’Ente è costituito da:
a) fabbricato sito in Agrigento in Via Graceffo n. 14, attuale sede dell’istituto;
b) fabbricato sito in Agrigento in Via Teatro n. 6, già sede dell’istituto;
c) fabbricato sito in Bivona piazza Santa Chiara, già sede della Casa del Fanciullo e attualmente in parte adibito a scuola materna e in parte in corso di riattazione in Casa di Riposo;
d) tondi rustici siti in territorio di Agrigento, meglio identificati e descritti nell’inventano dei beni immobili dell’istituto.
Art. 6
L’Amministrazione dell’Ente è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dai cinque membri, di cui tre ecclesiastici e due laici, tutti nominati dal Vescovo della Diocesi di Agrigento.
Art. 7
li Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente tra i tre ecclesiastici ed esercita il potere deliberativo per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è convocato dai Presidente almeno una volta ogni mese.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si avvale del Segretario dell’Ente che ha il compito di verbalizzare le sedute ed adempiere a tutti gli altri atti amministrativi conseguenti alle deliberazioni adottate.
Art. 9
In caso di assenza del Segretario dell’Ente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere laico più giovane.
Art. 10
Il Presidente è il legale rappresentante dell’istituto, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio ed in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione successiva
Art. 11
In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Consigliere ecclesiastico più anziano.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere ricontermati una sola volta.
Art. 13
Ove durante il quinquennio vengono a registrarsi casi di vacanza di Consiglieri, si provvederà alla relativa sostituzione nei modi indicati dalI’art. 6.
Art. 14
I Consiglieri surrogati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
Le cariche di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per spostamenti e servizi resi.
Art. 16
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta.
Art. 17
Il servizio di Tesoreria viene affidato ad un Istituto o Azienda di credito con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
Nel rispetto dello spirito della Fondatrice viene istituzionalizzato, secondo le norme del CJC, il servizio di assistenza religiosa per quegli anziani che di questo servizio intendono usufruire.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nella normativa vigente sulle Opere Pie.
Art. 20
Il presente Statuto entra in vigore il 10 Gennaio dell’anno successivo a quello della data di approvazione da parte degli Organi competenti.
Agrigento, 1° Gennaio 2000
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